giovedì 31 dicembre 2015

COME VALUTARE LO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO.


Nel post precedente abbiamo visto cosa prescrive la normativa vigente nei confronti dei proprietari di immobili in presenza di materiali contenenti amianto.

In particolare abbiamo visto che in generale non esiste l’obbligo della rimozione, ma bensì la norma prescrive l’obbligo del monitoraggio.

Il monitoraggio di cui sopra, che è compito del proprietario o di un suo delegato (responsabile amianto), serve per capire lo stato di conservazione del manufatto, e di conseguenza in caso di necessità, prendere provvedimenti opportuni e consoni alla situazione rilevata.

Come messo in evidenza nel post precedente, nel caso in cui il manufatto è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. In questi casi va previsto un intervento di bonifica.

Occorre osservare che, considerando che le coperture in cemento amianto sono ormai bandite da oltre 20 anni, è facile che tali manufatti al giorno d'oggi si trovino in cattive condizioni, semplicemente per vetustà.



Come è possibile però, concretamente, valutare lo stato di conservazione dei manufatti?

A tal fine facciamo riferimento alle “Linee Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio”, emanate dall’Assessorato Politiche per la Salute – Servizio Sanità Pubblica, della Regione Emilia Romagna.

In questo testo si è messo a punto un metodo per la valutazione oggettiva dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto, attribuendo un punteggio ai vari parametri che lo descrivono.

I principali parametri da rilevare attraverso l’ispezione visiva sono:
  1. la friabilità del materiale: la matrice si sgretola facilmente dando luogo a liberazione di fibre;
  2. le condizioni della superficie: evidenza di crepe, rotture, sfaldamenti;
  3. l’integrità della matrice: evidenza di aree di corrosione della matrice con affioramento delle fibre di amianto;
  4. i trattamenti protettivi della superficie della copertura: verniciatura, incapsulamento, ecc….;
  5. lo sviluppo di muffe e/o licheni sulla superficie;
  6. la presenza di materiale pulverulento in corrispondenza di scoli d’acqua e nella gronda;
  7. la presenza di materiale pulverulento aggregato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

I precedenti parametri vengono valutati attraverso la seguente scheda

A seconda del punteggio ottenuto occorrerà prendere dei provvedimenti opportuni, sempre proposti dalle linee guida di cui sopra, e che sono i seguenti.


NOTA BENEdurante i campionamenti e/o le prove per valutare la compattezza del materiale è necessario l'utilizzo di una maschera di protezione con filtro P3 e di idonea tuta a perdere per eliminare il rischio di inalazione e di diffusione di fibre di amianto.

E' possibile scaricare il teso completo delle linee guida nell'area download del nostro sito.


Un saluto a tutti.

Ing. Giuliano Vecchi

Impresa Vecchi srl





lunedì 21 dicembre 2015

AMIANTO – COSA PRESCRIVE LA NORMATIVA VIGENTE PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI IN PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.



Le norme attualmente in vigore prescrivono che il proprietario dell'immobile in caso di presenza di materiali contenenti amianto deve:

1.    designare una figura (responsabile amianto) con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

2.    tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

3.    garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

4.    fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
5.    nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Nel caso di condomini i compiti di cui sopra spettano all’amministratore del condominio stesso.

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.

Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale



La norma definisce:
·         Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
·         Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto delle persone presenti nell'edificio è possibile eseguire una ispezione visiva del manufatto, durante la quale  devono essere attentamente valutati i seguenti aspetti:

Ø  il tipo e le condizioni dei materiali;

Ø  i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;

Ø  i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.

Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, separatamente per ciascun'area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto.

I fattori considerati devono consentire di valutare l'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.

In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni :

a)    Materiali integri non suscettibili di danneggiamento.
In questi casi non è necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell'edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto.

b)   Materiali integri suscettibili di danneggiamento.
In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.

a)     Materiali danneggiati.
In questo caso esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti.

I provvedimenti possibili possono essere:

-restauro dei materiali: l'amianto viene lasciato in sede senza effettuare alcun intervento di bonifica vera e propria, ma limitandosi a riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali del danneggiamento. È applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente).

-intervento di bonifica: rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto. La bonifica può riguardare l'intera installazione o essere circoscritta alle aree dell'edifici o alle zone dell'installazione in cui si determina un rilascio di fibre.

Se l’amianto va rimosso, chi deve fare la bonifica? Questo è un punto previsto con precisione assoluta dalla legge. 

Il trattamento dell’amianto e la sua rimozione, in base alla legge, spetta alle aziende specializzate e dotate delle necessarie autorizzazioni. 

Chi parla di rimozione fai da te, o non sa cosa afferma oppure non conosce la legislazione esistente. 
Precisare che a operare debbano essere soltanto le aziende di questo genere risponde peraltro alla necessità di impedire che qualche incosciente decida di lasciare per strada materiali contaminati e quindi pericolosissimi, magari dopo essersi esposto a rischi micidiali per rimuoverli.


Un saluto a tutti.

Ing. Giuliano Vecchi