giovedì 31 dicembre 2015

COME VALUTARE LO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO.


Nel post precedente abbiamo visto cosa prescrive la normativa vigente nei confronti dei proprietari di immobili in presenza di materiali contenenti amianto.

In particolare abbiamo visto che in generale non esiste l’obbligo della rimozione, ma bensì la norma prescrive l’obbligo del monitoraggio.

Il monitoraggio di cui sopra, che è compito del proprietario o di un suo delegato (responsabile amianto), serve per capire lo stato di conservazione del manufatto, e di conseguenza in caso di necessità, prendere provvedimenti opportuni e consoni alla situazione rilevata.

Come messo in evidenza nel post precedente, nel caso in cui il manufatto è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale. In questi casi va previsto un intervento di bonifica.

Occorre osservare che, considerando che le coperture in cemento amianto sono ormai bandite da oltre 20 anni, è facile che tali manufatti al giorno d'oggi si trovino in cattive condizioni, semplicemente per vetustà.



Come è possibile però, concretamente, valutare lo stato di conservazione dei manufatti?

A tal fine facciamo riferimento alle “Linee Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio”, emanate dall’Assessorato Politiche per la Salute – Servizio Sanità Pubblica, della Regione Emilia Romagna.

In questo testo si è messo a punto un metodo per la valutazione oggettiva dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto, attribuendo un punteggio ai vari parametri che lo descrivono.

I principali parametri da rilevare attraverso l’ispezione visiva sono:
  1. la friabilità del materiale: la matrice si sgretola facilmente dando luogo a liberazione di fibre;
  2. le condizioni della superficie: evidenza di crepe, rotture, sfaldamenti;
  3. l’integrità della matrice: evidenza di aree di corrosione della matrice con affioramento delle fibre di amianto;
  4. i trattamenti protettivi della superficie della copertura: verniciatura, incapsulamento, ecc….;
  5. lo sviluppo di muffe e/o licheni sulla superficie;
  6. la presenza di materiale pulverulento in corrispondenza di scoli d’acqua e nella gronda;
  7. la presenza di materiale pulverulento aggregato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di gocciolamento.

I precedenti parametri vengono valutati attraverso la seguente scheda

A seconda del punteggio ottenuto occorrerà prendere dei provvedimenti opportuni, sempre proposti dalle linee guida di cui sopra, e che sono i seguenti.


NOTA BENEdurante i campionamenti e/o le prove per valutare la compattezza del materiale è necessario l'utilizzo di una maschera di protezione con filtro P3 e di idonea tuta a perdere per eliminare il rischio di inalazione e di diffusione di fibre di amianto.

E' possibile scaricare il teso completo delle linee guida nell'area download del nostro sito.


Un saluto a tutti.

Ing. Giuliano Vecchi

Impresa Vecchi srl





lunedì 21 dicembre 2015

AMIANTO – COSA PRESCRIVE LA NORMATIVA VIGENTE PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI IN PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.



Le norme attualmente in vigore prescrivono che il proprietario dell'immobile in caso di presenza di materiali contenenti amianto deve:

1.    designare una figura (responsabile amianto) con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;

2.    tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato;

3.    garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;

4.    fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
5.    nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

Nel caso di condomini i compiti di cui sopra spettano all’amministratore del condominio stesso.

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.

Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale



La norma definisce:
·         Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale;
·         Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto delle persone presenti nell'edificio è possibile eseguire una ispezione visiva del manufatto, durante la quale  devono essere attentamente valutati i seguenti aspetti:

Ø  il tipo e le condizioni dei materiali;

Ø  i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;

Ø  i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione degli individui.

Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, separatamente per ciascun'area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto.

I fattori considerati devono consentire di valutare l'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato.

In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni :

a)    Materiali integri non suscettibili di danneggiamento.
In questi casi non è necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell'edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto.

b)   Materiali integri suscettibili di danneggiamento.
In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.

a)     Materiali danneggiati.
In questo caso esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti.

I provvedimenti possibili possono essere:

-restauro dei materiali: l'amianto viene lasciato in sede senza effettuare alcun intervento di bonifica vera e propria, ma limitandosi a riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali del danneggiamento. È applicabile per materiali in buone condizioni che presentino zone di danneggiamento di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente).

-intervento di bonifica: rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto. La bonifica può riguardare l'intera installazione o essere circoscritta alle aree dell'edifici o alle zone dell'installazione in cui si determina un rilascio di fibre.

Se l’amianto va rimosso, chi deve fare la bonifica? Questo è un punto previsto con precisione assoluta dalla legge. 

Il trattamento dell’amianto e la sua rimozione, in base alla legge, spetta alle aziende specializzate e dotate delle necessarie autorizzazioni. 

Chi parla di rimozione fai da te, o non sa cosa afferma oppure non conosce la legislazione esistente. 
Precisare che a operare debbano essere soltanto le aziende di questo genere risponde peraltro alla necessità di impedire che qualche incosciente decida di lasciare per strada materiali contaminati e quindi pericolosissimi, magari dopo essersi esposto a rischi micidiali per rimuoverli.


Un saluto a tutti.

Ing. Giuliano Vecchi



giovedì 15 ottobre 2015

Cordoli in c.a. in copertura. Utili o dannosi?

Scrivo questo post prendendo spunto dalle foto che ho inserito nella mia pagina fb relative al nostro ultimo intervento realizzato su di un fabbricato esistente in muratura, ed in particolare consistente nel rifacimento del solaio di copertura in legno.
Le foto (che riporto qui sotto) ritraggono una porzione del cordolo di coronamento in c.a. realizzato in copertura, in particolare si tratta di quello posto sulla parete di facciata e sul quale poggia direttamente l’orditura minuta della copertura in legno.


Lo schema grafico dell’intervento è il seguente.

Spesso sento dire, anche da “addetti ai lavori”, che realizzare il cordolo in c.a. nel rifacimento di solai di copertura su strutture in muratura, può essere dannoso in quanto ritenuto troppo “pesante” o troppo “rigido” rispetto alla struttura sottostante.
Analizziamo quindi più in dettaglio quella che è la funzione del cordolo di coronamento in c.a.
Innanzitutto il cordolo ha la funzione di ripartire sulle pareti i carichi concentrati trasmessi dalle travi del solaio, al fine di evitare i danneggiamenti locali sotto le travi, ma sicuramente la sua funzione principale quella di fungere da “incatenamento” mutuo tra le pareti, ovvero di permettere il collegamento apicale tra murature perimetrali e di spina. In particolare costituisce un vincolo sommitale per le pareti di facciata che in questo modo risultano intimamente collegate con le pareti a loro ortogonali. Questo collegamento scongiura l’instaurarsi del cosi detto “ribaltamento della parete” verso l’esterno che si può verificare, in caso di sisma, in edifici in muratura di antica realizzazione. La figura seguente mostra lo schema del meccanismo di ribaltamento semplice (immagine tratta da reluis.it).

Spesso però in occasione di eventi sismici di una certa intensità si riscontrano edifici che subiscono crolli rovinosi come quello della foto seguente.
La foto ritrae un edificio con una parete di facciata completamente crollata ma con il solaio di copertura completamente integro. Si vede chiaramente la presenza del cordolo di coronamento che sostiene la copertura portandola a “sbalzo” dalle murature rimaste in piedi. Questo scenario ad, occhi poco attenti, potrebbe far pensare che il cordolo in c.a., realizzato in copertura, sia dannoso.
In realtà la presenza del cordolo apicale, che collega la parete di facciata a quelle ad essa ortogonali, comporta una riduzione della vulnerabilità sismica, in quanto, come detto in precedenza, scongiura l’instaurarsi del cosi detto “ribaltamento della parete” verso l’esterno.
Il cordolo apicale però, assicura il collegamento delle pareti in corrispondenza della copertura, ma ai piani sottostanti la parete continua ad essere “libera” e (probabilmente) scollegata dalle pareti ortogonali e dagli orizzontamenti. In questo caso si può verificare il cosi detto meccanismo di collasso di “flessione verticale di parete ben ancorata”, nel senso che la parete è ben vincolata ai suoi estremi (fondazione e copertura) ma non lo è in corrispondenza dei piani intermedi. La figura seguente mostra lo schema di tale meccanismo (immagine tratta da reluis.it).

Quindi la realizzazione del cordolo di coronamento comporta sempre una riduzione della vulnerabilità sismica dell’edificio, ma è buona norma, se possibile e se necessario, prevedere la posa in opera di incatenamenti ai piani intermedi dell’edificio al fine di avere un ulteriore abbassamento della vulnerabilità sismica.

Se avete quesiti o curiosità potete lasciare un commento qui sotto o tramite la nostra pagina fb.

Vi segnalo che l’Impresa Vecchi srl è in grado di consigliarvi la tipologia di intervento più adatta per il vostro immobile.
Richiedete quindi un sopralluogo gratuito (per Rieti e provincia), tramite il form presente sul nostro sito.

Un saluto a tutti

Ing. Giuliano Vecchi
Amm. Unico Impresa Vecchi s.r.l.


venerdì 13 marzo 2015

FONDI RISCHIO SISMICO - ELENCO COMUNI "AMMESSI"



Come detto nel post precedente, la Regione Lazio, anche quest’anno, ha emanato, con determinazione n. G00555 del 28/01/2015, le Specifiche di Realizzazione che stabiliscono le modalità ed i termini di attuazione del Programma Regionale degli interventi sugli Edifici Privati (scaricabile qui) ai sensi dell’ Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.171 del 19/06/2014scaricabile qui).

Sisma Messina e Reggio 1908 

Qui in basso riporto una tabella estrapolata dalla suddetta determina, nella quale sono indicati tutti i comuni della Regione Lazio per i quali per questa annualità è stata attivata la procedura per accedere al contributo. I comuni in totale sono 61, tra i quali 40 in provincia di Frosinone e 21 in provincia di Rieti.

Il passo successivo spetta ai comuni, che ai sensi dell’OCDPC 171/2014, devono predisporre i bandi ai quali ogni privato cittadino può rispondere.

Per l’accesso al contributo quindi, occorre presentare una domanda presso il Comune di appartenenza, dove devono essere indicate le caratteristiche dell’edificio e la tipologia di intervento che si chiede essere finanziato. Sulla base delle informazioni reperibili da tale documento, le Regioni stilano una graduatoria di priorità per l’erogazione dei finanziamenti. Nel caso in cui venga concesso il contributo, il beneficiario deve provvedere a far redigere un progetto di ristrutturazione, coerente con la richiesta presentata.

La scelta della tipologia di intervento indicata nella domanda va fatta con molta cautela in quanto, qualora il progetto non risulti coerente con la richiesta, nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione, la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente, invece nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza, la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria.

Per la compilazione corretta della domanda è opportuno allora che il privato sia assistito da un professionista che abbia delle capacità che gli permettano di capire quale sia la tipologia di intervento più opportuna per l’edificio in oggetto, senza avere al momento la possibilità di eseguire nessun tipo di indagine, ma solo a seguito di un esame visivo della struttura.

Nel caso siate interessati, dopo aver verificato che il comune abbia predisposto il bando, non esitate a contattarci per concordare un sopralluogo compilando il form sul nostro sito, mediante il quale potremo valutare la tipologia di intervento più adatta alle vostre esigenze, e soprattutto alle esigenze del vostro immobile.

Nei post successivi vedremo più in dettaglio la tipologia degli interventi ammissibili a contributo, come si calcola il contributo stesso, come si calcola il punteggio dell’edificio e molto altro ancora.

Se volete lasciate un commento, o richieste di eventuali chiarimenti.

Un saluto a tutti

Ing. Giuliano Vecchi

Amm. Unico Impresa Vecchi srl


ISTAT2006
Provincia
Comune
ag
12060061
FR
San Biagio Saracinisco
0,265
12060084
FR
Vallerotonda
0,264
12060001
FR
Acquafondata
0,262
12060050
FR
Picinisco
0,262
12060072
FR
Settefrati
0,261
12060062
FR
San Donato Vald Comino
0,260
12060040
FR
Gallinaro
0,260
12060088
FR
Villa Latina
0,260
12057002
RI
Amatrice
0,260
12057017
RI
Cittareale
0,260
12057006
RI
Borbona
0,259
12057001
RI
Accumoli
0,259
12057057
RI
Posta
0,259
12060011
FR
Atina
0,259
12057033
RI
Leonessa
0,258
12060004
FR
Alvito
0,258
12060068
FR
Sant'Elia Fiumerapido
0,255
12060091
FR
Viticuso
0,255
12060018
FR
Casalvieri
0,254
12060017
FR
Casalattico
0,254
12060013
FR
Belmonte Castello
0,254
12060016
FR
Campoli Appennino
0,254
12057003
RI
Antrodoco
0,253
12060086
FR
Vicalvi
0,253
12060057
FR
Posta Fibreno
0,252
12060037
FR
Fontechiari
0,250
12060049
FR
Pescosolido
0,250
12060015
FR
Broccostella
0,249
12057037
RI
Micigliano
0,248
12060010
FR
Arpino
0,246
12057007
RI
Borgorose
0,245
12060074
FR
Sora
0,244
12057008
RI
Borgo Velino
0,243
12060019
FR
Cassino
0,241
12057028
RI
Fiamignano
0,239
12060077
FR
Terelle
0,238
12057015
RI
Castel Sant'Angelo
0,238
12057049
RI
Pescorocchiano
0,237
12060043
FR
Isola del Liri
0,236
12057059
RI
Rieti
0,236
12060069
FR
Santopadre
0,235
12060070
FR
San Vittore del Lazio
0,234
12060029
FR
Colle San Magno
0,228
12060059
FR
Rocca d'Arce
0,226
12060026
FR
Cervaro
0,225
12057060
RI
Rivodutri
0,222
12057016
RI
Cittaducale
0,221
12057009
RI
Cantalice
0,221
12060036
FR
Fontana Liri
0,220
12060060
FR
Roccasecca
0,219
12057050
RI
Petrella Salto
0,219
12057051
RI
Poggio Bustone
0,219
12060089
FR
Villa Santa Lucia
0,219
12060022
FR
Castrocielo
0,218
12060020
FR
Castelliri
0,217
12060008
FR
Arce
0,209
12060052
FR
Piedimonte San Germano
0,208
12060027
FR
Colfelice
0,208
12060044
FR
Monte San Giovanni Campano
0,207
12057045
RI
Morro Reatino
0,207
12057023
RI
Concerviano
0,20