AMIANTO – COSA PRESCRIVE LA NORMATIVA VIGENTE PER I PROPRIETARI DI IMMOBILI IN PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO.
Le norme attualmente in vigore prescrivono che il proprietario
dell'immobile in caso di presenza di materiali contenenti amianto deve:
1. designare una figura (responsabile amianto) con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività
manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
2. tenere un'idonea
documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto.
Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia
e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che
l'amianto venga inavvertitamente disturbato;
3. garantire il rispetto di
efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi
manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo
dei materiali di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica
procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli
interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
4. fornire una corretta
informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello
stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
5. nel caso siano in opera
materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta
all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali,
redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica.
Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale può
prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre
aerodisperse all'interno dell'edificio.
Nel caso di condomini i compiti di cui sopra spettano all’amministratore
del condominio stesso.
La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non
comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è
in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che
esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Se invece il
materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per vandalismo, si
verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.
Analogamente
se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le
vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria
possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale
La norma definisce:
·
Friabili: materiali che possono
essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione
manuale;
·
Compatti: materiali duri che
possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l'impiego di attrezzi
meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).
Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto
delle persone presenti nell'edificio è possibile eseguire una ispezione visiva
del manufatto, durante la quale devono
essere attentamente valutati i seguenti aspetti:
Ø
il tipo e le condizioni dei materiali;
Ø
i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o
degrado;
Ø
i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l'esposizione
degli individui.
Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, separatamente
per ciascun'area dell'edificio in cui sono presenti materiali contenenti
amianto.
I fattori considerati devono consentire di valutare l'eventuale
danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso
possa deteriorarsi o essere danneggiato.
In base agli elementi raccolti per la valutazione possono
delinearsi tre diversi tipi di situazioni :
a) Materiali integri non
suscettibili di danneggiamento.
In questi casi non è necessario un intervento di bonifica. Occorre,
invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di
idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al
fine di assicurare che le attività quotidiane dell'edificio siano condotte in
modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto.
b) Materiali integri
suscettibili di danneggiamento.
In situazioni di questo tipo, in primo luogo, devono essere
adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e
quindi attuare un programma di controllo e manutenzione. Se non è possibile
ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in
considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.
a) Materiali danneggiati.
In questo caso esiste pericolo di rilascio di fibre
di amianto con possibile esposizione degli occupanti.
I provvedimenti possibili possono essere:
-restauro dei materiali: l'amianto viene lasciato in sede senza
effettuare alcun intervento di bonifica vera e propria, ma limitandosi a
riparare le zone danneggiate e/o ad eliminare le cause potenziali del
danneggiamento. È applicabile per materiali in buone condizioni che presentino
zone di danneggiamento di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie
di amianto presente).
-intervento di bonifica: rimozione, incapsulamento o confinamento
dell'amianto. La bonifica può riguardare l'intera installazione o essere
circoscritta alle aree dell'edifici o alle zone dell'installazione in cui si
determina un rilascio di fibre.
Se l’amianto va rimosso, chi deve fare la bonifica? Questo è
un punto previsto con precisione assoluta dalla legge.
Il trattamento
dell’amianto e la sua rimozione, in base alla legge, spetta alle aziende
specializzate e dotate delle necessarie autorizzazioni.
Chi parla di rimozione
fai da te, o non sa cosa afferma oppure non conosce la legislazione esistente.
Precisare che a operare debbano essere soltanto le aziende di questo genere
risponde peraltro alla necessità di impedire che qualche incosciente decida di
lasciare per strada materiali contaminati e quindi pericolosissimi, magari dopo
essersi esposto a rischi micidiali per rimuoverli.
Un saluto a tutti.
Ing. Giuliano Vecchi
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